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La successione in pillole

Forse non lo sai ma esistono diverse modalità di successione dell’eredità. Vediamoci chiaro con questo articolo.

Quando una persona muore, si trasferiscono agli eredi tutti i rapporti giuridici di natura patrimoniale, siano essi attivi o passivi, mentre i rapporti non patrimoniali personalissimi e familiari, si estinguono con il decesso del titolare. Il complesso delle norme che disciplinano la materia successoria è volto a definire quali siano i soggetti coinvolti e le modalità di subentro nelle posizioni giuridiche del defunto.

 

La successione può essere:

 

A titolo universale:

In questo caso l’erede subentra interamente o pro quota nella totalità dei rapporti patrimoniali del de cuius.

A titolo particolare:

In questo altro caso al successore, chiamato legatario, vengono trasferiti uno o più rapporti patrimoniali ben definiti del defunto.

 

Il nostro ordinamento riconosce tre tipi di successione:

 

1. Successione Legittima

Se il defunto non ha fatto testamento, l’eredità si devolve secondo le regole dettate dalla legge sulla base del rapporto di parentela fra il defunto e gli eredi. Sono eredi legittimi il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali, gli altri parenti fino al sesto grado e lo Stato. Queste categorie di eredi succedono al de cuius secondo una graduazione stabilita dalle norme.

 

2. Successione Testamentaria

Se il defunto ha stabilito in vita, attraverso il testamento, la ripartizione dei propri averi fra gli eredi ed i legatari. Qualora il testamento non preveda la distribuzione di tutto il patrimonio o venga dichiarato invalido, si applicheranno sia le norme sulla successione testamentaria sia, in via residuale, quelle sulla successione legittima.

 

3. Successione Necessaria

A tutela dei rapporti familiari, la legge stabilisce le quote dell’asse ereditario che, necessariamente, devono trasferirsi in capo ai soggetti cd. legittimari e, cioè, il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali e, in assenza di figli, gli ascendenti legittimi. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi. A tali soggetti, deve essere riconosciuta una parte del patrimonio del defunto chiamata “quota di riserva o quota di legittima”. Il resto del patrimonio è la cd. “quota disponibile” per la quale vi è piena libertà di disporre con il testamento.

 

L’eredità può in seguito essere:

  • semplicemente accettata;
  • accettata con beneficio di inventario;
  • oggetto di rinuncia.

 

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